L’esenzione Iva prevista per la gestione di fondi comuni d’investimento è applicabile ai servizi prestati a un fondo pensione finanziato dai beneficiari, nel quale il risparmio sia investito secondo il principio della ripartizione dei rischi che ricadono sugli affiliati.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 13 marzo 2014, causa C-464/12, scaturita da un rinvio pregiudiziale nell’ambito di una controversia tra una società e l’amministrazione finanziaria tedesca, avente ad oggetto il diniego dell’esenzione Iva.

Sulla questione concernente la nozione di «fondo comune d’investimento» ai fini dell’Iva, la Corte, premesso che la direttiva Iva demanda agli stati membri di definire tale nozione, osserva questo potere definitorio deve essere esercitato entro certi limiti.

Gli stati membri non possono discriminare quali fondi esentare e quali no e devono rispettare l’obiettivo perseguito dalla direttiva e il principio di neutralità.

La Corte ricorda infatti di avere già precisato che l’obiettivo dell’esenzione è di agevolare l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento, escludendo i costi dell’Iva e garantendo la neutralità rispetto alla scelta tra l’investimento diretto in titoli e quello mediante organismi d’investimento collettivo.